La sanzione amministrativa pecuniaria in favore della Cassa delle ammende di cui all'art. 709-ter, comma 2, c.p.c. n. 4) prevista per il mancato mantenimento prole, non concorre con le previsioni di cui all'art. 570 e 570 bis c.p.: il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento della prole, nella misura in cui è già sanzionato penalmente, non è compreso nel novero delle condotte inadempienti per le quali può essere irrogata dall'autorità giudiziaria adita la sanzione pecuniaria "amministrativa" in esame
Il genitore potrà richiedere in ripetizione ex art. 2033 c.c. le somme versate successivamente alla raggiunta autosufficienza economica dei figli anche relativamente a quelle corrisposte in epoca antecedente alla domanda di revisione
È esclusa un'irragionevole disparità di trattamento tra la messa alla prova per l'adulto (che può essere richiesta anche durante le indagini preliminari) e la messa alla prova per il minore (che invece può essere disposta solo a partire dall'udienza preliminare) trattandosi di istituti che rispondono a finalità profondamente diverse: l'una avente finalità essenzialmente rieducativa e di recupero sociale del minore, l'altra viceversa connotata da innegabili tratti sanzionatori e con natura "negoziale".
L'omissione della completa indicazione della data (giorno mese ed anno) comporta l'annullamento del testamento olografo con effetto retroattivo. Rimangono salvi i soli acquisti onerosi dei terzi se in buona fede