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Gianfranco Dosi:
Il mio punto di vista su...

Angeli e demoni: le responsabilità della giustizia minorile

Ove l’impianto accusatorio della Procura di Reggio Emilia venisse confermato i fatti segnalati in questi ultimi giorni dagli organi di stampa sarebbero agghiaccianti: amministratori pubblici (di Bibbiano), operatori dei servizi sociali (di Reggio Emilia e della Val D’Enza) e noti professionisti della formazione (del Centro Hansel e Gretel di Torino e del Centro La cura di Bibbiano) sono stati arrestati dai Carabinieri (nell’ambito dell’operazione denominata, appunto, “Angeli e demoni”) con l’accusa di aver falsificato disegni e test, utilizzato impulsi elettromagnetici, inscenato rappresentazioni malevole e suggestionato molti bambini affinché si convincessero e ammettessero di essere rimasti vittime di violenza sessuale da parte dei loro genitori. I giudici del tribunale per i minorenni di Bologna hanno in seguito a quanto riferito loro nelle così addomesticate relazioni di tali “esperti” hanno disposto l’allontanamento di molti minori dai loro nuclei familiari con affidamento adottivo a famiglie compiacenti, in alcuni casi del tutto inidonee. Quando l’inchiesta uscirà dalla fase istruttoria vedremo quali altri comportamenti saranno imputati ai protagonisti di questa vicenda e quali altre responsabilità saranno ipotizzabili.

Per il momento però non è possibile esimersi dal considerare che questi episodi di grave sviamento di potere e di vero e proprio abuso delle funzioni pubbliche di tutela dei minori mettono in luce pesanti responsabilità del sistema attuale della giustizia minorile (anche in vicende meno gravi di quanto avvenuto a Reggio Emilia) che ne mettono in crisi oggettivamente l’immagine e il ruolo.

I punti del tutto inaccettabili a cui porre immediato riparo (auspicabilmente nell’ambito di un progettualità più generale di riforma, non più rinviabile, della giustizia nel settore della tutela dei minori) sono i seguenti:

1) Nel sistema giudiziario minorile non esiste (e d’altronde non è mai esistita) quella terzietà del giudice che unica può garantire la serenità e l’imparzialità dell’esercizio delle funzioni primarie della giustizia. Nel giudice minorile e nella composizione del tribunale per i minorenni si confondono funzioni decisionali e funzioni socio-assistenziali (cioè di presa in carico dei problemi dei minori di età) incompatibili con il giusto processo minorile che richiede al contrario la separatezza (e non la commistione) di tali funzioni. Il sistema della giustizia risponde all’esigenza di decidere con indipendenza il quadro giuridico di riferimento nel quale si deve muovere con altrettanta indipendenza il sistema socio-assistenziale. La commistione delle funzioni impedisce peraltro – come è intuitivo - il controllo del sistema giustizia su quello socio-assistenziale.

2) Il sistema della giustizia minorile non è solo fortemente permeato da funzioni di tipo non decisionale, ma è un sistema fortemente inquinato dall’esercizio di funzioni socio-assistenziali come è attestato dal fatto che nell’attuale composizione del tribunali per i minorenni i giudici onorari (cosiddetti componenti privati) sono tutti provenienti dai servizi socio-assistenziali e nei 29 tribunali per i minorenni sono in numero di gran lunga superiore a quello dei giudici togati. Attualmente i componenti privati sono il triplo (circa 600) di quello dei giudici togati (circa 200). E provengono tutti dai servizi socio assistenziali territoriali nei quali ritornano alla scadenza del loro mandato giudiziario. Questa condizione non favorisce l’autonomia di giudizio del giudice minorile ma al contrario ne rafforza la sudditanza psicologica nei confronti degli operatori in genere dei servizi socio-sanitari. Il giudice dei minori è indotto a fidarsi soprattutto dell’opinione dell’operatore dei servizi socio-sanitari (alle cui funzioni di fatti partecipa) e a diffidare degli strumenti processuali diversi di formazione del proprio convincimento.

3) In Italia a partire dagli anni Ottanta (la fondazione nel 1987 di Telefono Azzurro ha costituito il momento simbolico più interessante della nuova sensibilità sull’abuso all’infanzia formatasi nella società civile in quel periodo) si sono costituiti a livello locale e nazionale un numero impressionante di centri e di servizi privati e pubblici di studio, rilevazione e trattamento dell’abuso all’infanzia. Moltissimi centri sono confluiti nel 1993 anche nel Coordinamento nazionale di tali servizi (CISMAI, organizzazione fortemente diffusasi negli ultimi decenni sul territorio). L’obiettivo dei centri e dei servizi che si occupano del maltrattamento all’infanzia è sempre stato nelle intenzioni dei fondatori soprattutto quello della formazione degli operatori, attività che oggettivamente costituisce il necessario business di ogni Centro essendo migliaia gli operatori privati e pubblici in questo settore. Ed infatti nel curriculum di tutti gli operatori vi sono decine e decine di partecipazioni a corsi ed eventi di formazione e di aggiornamento promossi dai centri, dai servizi e dalle associazioni private di settore e accreditati dall’Ordine degli psicologi e dall’Ordine degli assistenti sociali. Si è così creato un pericoloso corto circuito che consiste nel fatto che la formazione degli operatori da un lato è gestita come business necessario per la sopravvivenza dei centri e delle associazioni private di settore che la offrono e dall’altro è necessariamente orientata alla rilevazione e alla enfatizzazione dell’abuso. L’abuso sessuale e il maltrattamento sono diventati in questo modo eventi (purtroppo certamente esistenti ma) da dover trovare dopo ogni segnalazione soprattutto conferme e non smentite. Come se la smentita dell’abuso costituisse insomma un fallimento della formazione dell’operatore (il giudice si attende dall’operatore una risposta e l’operatore non può non fornirgliela). In questo corto circuito sono rimasti coinvolti anche i tribunali per i minorenni dove la componente, le funzioni e la cultura socio-assistenziale ha il sopravvento rispetto alla componente, alle funzioni e alla cultura decisionale.

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Alla mancanza di terzietà del giudice minorile, determinata dalla convergenza nel tribunale per i minorenni e nella cultura minorile, di funzioni decisionali e di funzioni socio-assistenziali, è necessario e possibile ovviare immediatamente attraverso strumenti che eliminino in radice la confusione delle funzioni per restituire alla giustizia minorile il ruolo di garante giudiziario dei diritti del minore (come sopra detto, auspicabilmente nell’ambito di una progettualità di riforma più generale che la collochi all’interno dell’ordinamento giudiziario ordinario, nell’osservanza dei principi fondamentali della autonomia e dell’indipendenza delle funzioni e del giusto processo minorile).

Le riforme ordinamentali e processuali che possono nell’immediato portare all’obiettivo di una sufficiente terzietà e indipendenza del giudice minorile sono le seguenti:

a) Eliminazione della figura del giudice onorario (componente privato) nella composizione del tribunale per i minorenni (riforma perciò degli articoli 2, 5 e 6 del Regio Decreto 20 luglio 1934, n. 1404 sulla istituzione e sul funzionamento dei tribunali per i minorenni, nella parte in cui prevedono la presenza negli organi giudiziari minorili di tali “componenti privati”).

b) Nomina e difesa tecnica obbligatoria del minore (a pena di nullità) fin dall’apertura di una procedura di adottabilità o de potestate anche mantenendo il sistema attuale di nomina di un curatore cui è demandata la nomina di un avvocato (riforma perciò dell’ultimo comma dell’art. 8 della legge 4 maggio 1983, n. 184 che attualmente non prevede l’omissione della nomina a pena di nullità e inserimento dell’obbligo di nomina anche d’ufficio nell’ambito dell’art. 336 ultimo comma c.c.).

c) Inserimento del principio secondo cui allorché il tribunale debba disporre l’allontanamento del minore dalla sua famiglia d’origine con collocamento anche provvisorio in un altro nucleo familiare la motivazione del provvedimento non può fondarsi soltanto su “informazioni” raccolte ma deve fondarsi su altre “prove” tra le quali una apposita Consulenza Tecnica d’Ufficio che il giudice deve obbligatoriamente disporre ove richiesta anche da una sola parte (riforma perciò corrispondente degli articoli 10 e 15 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e dell’art. 738 c.p.c.).

d) Obbligo nelle procedure di adottabilità e de potestate di ascolto del minore dodicenne o infradodicenne se capace di discernimento (assistito dal proprio difensore) da parte del giudice minorile, a pena di nullità del provvedimento che ne dispone l’allontanamento dalla famiglia d’origine e l’inserimento in altro nucleo familiare.

e) Inserimento del principio secondo cui nei procedimenti di adottabilità e de potestate la Consulenza tecnica d’ufficio disposta in connessione con l’eventuale provvedimento di allontanamento e collocamento anche provvisorio del minore in altro nucleo familiare costituisce elemento sufficiente a considerare non manifestamente infondata l’istanza (di qualunque parte) di ammissione al patrocinio al spese dello Stato (riforma perciò corrispondente dell’art. 122 del DPR 30 maggio 2002 n. 115 sulle spese di giustizia).

f) Estensione delle norme sul patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti previsti nella legge 4 maggio 1983, n. 184 anche ai procedimenti de potestate (riforma dell’art. 143 del Testo unico sulle spese di giustizia).

g) Reclamabilità in corte d’appello e ricorribilità in cassazione per violazione di legge di qualsiasi provvedimento anche provvisorio (in tema di adottabilità o de potestate) che dispone l’allontanamento di un minore dalla sua famiglia d’origine e il suo collocamento in altro nucleo familiare.

h) Immediato ripristino della collocazione del minore nella sua famiglia d’origine ove per qualsiasi causa, ivi compresa l’assoluzione in sede penale del presunto autore dell’abuso, vengano a mancare i presupposti che erano alla base del suo allontanamento.