Accedi

Gianfranco Dosi:
Il mio punto di vista su...

Assegno di divorzio: come applicare la sentenza delle sezioni unite n. 18287/2018

I. La funzione dell'assegno nel nuovo orientamento delle Sezioni Unite

II. Il compito del giudice

a) L'accertamento dello squilibrio tra i redditi dei coniugi

b) La valutazione del nesso causale tra lo squilibrio e gli indicatori previsti nella legge

c) La decisione sull'importo dell'assegno

III. Lo squilibrio economico tra i coniugi determinato dal divorzio

IV. Gli indicatori dell'assegno assistenziale-perequativo-compensativo

a) la durata del matrimonio

b) La condizione dei coniugi

c) Il contributo personale ed economico dato alla vita matrimoniale

d) Le ragioni della decisione

V. L'onere della prova

VI. Come si determina in concreto l'importo dell'assegno divorzile

a) Le considerazioni delle Sezioni Unite sulla determinazione dell'assegno

b) Che fine ha fatto il tenore di vita?

I
La funzione dell'assegno nel nuovo orientamento delle Sezioni Unite

Il punto centrale - e al tempo stesso il dato fortemente innovativo - dell'interpretazione che con la sentenza 18287/20181 le Sezioni Unite hanno dato dell'art. 5, comma 6, della legge sul divorzio2, è costituito alla considerazione che l'inadeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge che richiede l'assegno divorzile non può essere valutata al di fuori degli indicatori contenuti nella parte iniziale della norma (soprattutto le condizioni dei coniugi, il contributo personale ed economico dato alla vita matrimoniale, la durata del matrimonio). Pertanto vanno considerate del tutto superate le interpretazioni che valutano l'inadeguatezza dei redditi prescindendo da tali indicatori e cio è sia l'interpretazione data trent'anni fa dalle Sezioni Unite (n. 11490/1990), sia quella data di recente dalla Prima Sezione della Cassazione (n. 11504/2017). Le Sezioni Unite del 1990 avevano, infatti, stabilito che l'inadeguatezza dei redditi deve essere valutata in relazione al tenore di vita pregresso3, mentre la prima Sezione nel 2017 ha ricondotto il giudizio di inadeguatezza alla non autosufficienza economica del coniuge richiedente4. Entrambe queste interpretazioni – sostengono oggi le Sezioni Unite – peccano di astrattezza in quanto sono basate su elementi estranei agli indicatori, richiamati dalla prima parte della norma, di cui il giudice deve tenere conto quando si occupa dell’assegno divorzile. Proprio per questo motivo non ha più ragione di esistere la distinzione tra fase dell’an debeatur e fase del quantum debeatur: compito del giudice è quello di valutare, nell’ambito di un giudizio unitario, se e in che termini l’eventuale disparità dei redditi tra i coniugi (e quindi l’inadeguatezza dei mezzi a disposizione di un coniuge rispetto all’altro) sia collegata al contributo portato alla vita matrimoniale da ciascun coniuge, alle rispettive condizioni personali e alla durata del matrimonio e in che misura tale disparità debba essere perequata (funzione assistenziale, perequativa, compensativa dell’assegno divorzile).

Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma – così espressamente sostengono oggi le Sezioni Unite – deve condurre ad una valutazione concreta ed effettiva dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, da accertarsi anche utilizzando i poteri istruttori officiosi attribuiti espressamente al giudice della famiglia (art. 5, comma 9, della legge sul divorzio). Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il conseguente sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti.

Il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari.

IIn questo contesto l'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta, tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano, perciò, una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto. All'assegno di divorzio deve, perciò, attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa



II
Il compito del giudice

Secondo le Sezioni Unite il giudice ha tre compiti fondamentali: a) innanzitutto quello di accertare l'esistenza e l'entità dello squilibrio tra i redditi dei coniugi eventualmente determinatosi al momento del divorzio; b) In secondo luogo il compito di valutare il nesso causale tra lo squilibrio e gli indicatori previsti nella legge; c) infine il compito di determinare l'importo perequativo-compensativo del caso concreto.


a) L'accertamento dello squilibrio tra i redditi dei coniugi

Compito iniziale e principale del giudice è quello di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio tra i mezzi a disposizione di entrambi i coniugi. A questo fine la legge prevede l'obbligo della produzione delle dichiarazioni dei redditi delle parti e di ogni altra documentazione sui redditi e sul patrimonio ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice – il quale può anche disporre indagini di polizia tributaria (art. 5, comma 9, legge sul divorzio 5) - nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco.

All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro. Possono, tuttavia, riscontrarsi più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, di entità variabile.


b) La valutazione del nesso causale tra lo squilibrio e gli indicatori previsti nella legge

In caso di domanda di assegno da parte del coniuge economicamente debole, il parametro sulla base del quale il giudice deve fondare l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietàposto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.

In altre parole il giudice dispone sull'assegno di divorzio in relazione all'inadeguatezza dei mezzi ma questa valutazione avviene tenuto conto dei fattori indicati nella prima parte della norma.

Pertanto, esclusa ogni separata valutazione dei criteri attributivi e determinativi, l'adeguatezza assume un contenuto prevalentemente perequativo-compensativo che non può limitarsi, però, né a quello strettamente assistenziale né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti.

Occorre invece procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità di tale contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costruzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda, ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.

Il criterio che il giudice deve adottare è un criterio integrato che si fonda sulla concretezza e molteplicità dei modelli familiari attuali.

Se si assume come punto di partenza il profilo assistenziale, valorizzando l'elemento testuale dell'adeguatezza dei mezzi e della capacità (incapacità) di procurarseli, questo criterio deve essere calato nel "contesto sociale" del richiedente; deve, cioè essere contestualizzato con riferimento alla situazione effettiva nella quale s'inserisce la fase di vita post matrimoniale, in particolare in chiave perequativa-compensativa. Il criterio attributivo e quello determinativo, non sono più in netta separazione ma si coniugano in un criterio assistenziale-compensativo.

L'elemento contributivo-compensativo si coniuga senza difficoltà a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare.

È importante osservare come per le Sezioni Unite azione che il testo dell'art. 5 della legge sul divorzio non preclude la formulazione di un giudizio di adeguatezza anche in relazione alle legittime aspettative reddituali conseguenti al contributo personale ed economico fornito da ciascun coniuge alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno ed a quello comune.

L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata dal giudice, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte.

È quindi necessaria una valutazione integrata, incentrata sull'aspetto perequativo-compensativo, fondata sulla comparazione effettiva delle condizioni economico-patrimoniali alla luce delle cause che hanno determinato la situazione di disparità.

Il giudice dovrà procedere in sostanza ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori di cui alla prima parte della norma sulla sperequazione che il divorzio ha determinato, ed, infine, la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale.


c) La decisione sull'importo dell'assegno

Alla pluralità di modelli familiari consegue una molteplicità di situazioni personali conseguenti allo scioglimento del vincolo.

Il giudice dovrà quindi procedere alla determinazione in concreto dell’importo dell’assegno tenendo presenti le valutazioni effettuate.

Si tornerà più oltre su questo aspetto (certamente il più strettamente collegato alla giustizia del caso singolo) intorno al quale le Sezioni Unite consegnano ai giudici di merito un compito certamente non facile e, come si dirà, non privo di elementi di problematicità.



III
Lo squilibrio economico tra i coniugi determinato dal divorzio

Come si è detto l’accertamento dell'esistenza e dell'entità dello squilibrio tra i mezzi a disposizione di entrambi i coniugi determinato dal divorzio, costituisce l’operazione preliminare rispetto alla valutazione delle richieste delle parti in ordine all’assegno divorzile. L’operazione non offre elementi di particolare complessità: si tratterà di fare soprattutto corretta applicazione dell’art. 5, comma 9, della legge sul divorzio che, come si è detto, prevede l’obbligo per entrambi i coniugi di presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai redditi e al patrimonio personale e comune su cui, se necessario, il giudice può disporre indagini anche di polizia tributaria.

I principi che possono essere enucleati sono i seguenti:

a) La sperequazione tra i redditi delle parti che l’importo dell’assegno è destinato a perequare (funzione assistenziale e perequativa) è condizione necessaria per l’attribuzione dell’assegno divorzile. Se manca la sperequazione non si può parlare di diritto all’assegno divorzile. Nella decisione delle Sezioni Unite si parla di “rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo”.

b) Possono riscontrarsi più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione di entità variabile nella condizione economico-patrimoniale delle parti (dalla situazione in cui un coniuge non ha alcun reddito a quella in cui ha redditi inferiori a quelli dell’altro coniuge). L’assegno sarà, in linea di principio, tanto più alto quanto più alto è lo squilibrio tra le condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi.

c) All’assenza di mezzi e redditi va equiparata l’impossibilità oggettiva di procurarseli.

d) Non esiste un minimum che rende irrilevante la sperequazione. Perciò anche se un coniuge fosse “autosufficiente economicamente” (avendo per esempio un reddito che gli consente di condurre una vita dignitosa) avrà sempre diritto a richiedere un assegno divorzile ove sussista una sperequazione di una certa rilevanza.



IV
Gli indicatori dell'assegno assistenziale-perequativo-compensativo

a) La durata del matrimonio

Benché nell’art. 5, comma 6, della legge sul divorzio questo elemento sia indicato alla fine dell’elenco degli indicatori (“…. e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio…”) certamente si tratta del dato più significativo da tener presente. D’altra parte la decisione delle Sezioni Unite ha inteso proprio risolvere il problema (mortificato dalle decisioni del 2017 della Prima Sezione) della tutela del coniuge debole nei matrimoni di lunga durata ed è quindi evidente che la durata del matrimonio è il primo elemento a disposizione del giudice per le valutazioni relative all’assegno divorzile.

Il concetto di “durata del matrimonio” fa riferimento a due situazioni:

- Innanzitutto alla durata della “convivenza” (coabitazione) matrimoniale e cioè al periodo che va dalle nozze alla separazione anche di fatto dei coniugi. Occorre ricordare che il concetto di “durata del matrimonio” è inteso in altre parti della legge sul divorzio in modo diverso. Per esempio nell’art. 9, comma 3, la ripartizione della pensione di reversibilità tra ex coniuge e coniuge superstite può tener conto, nella valutazione della durata del rapporto matrimoniale, anche dell’eventuale periodo di convivenza precedente al matrimonio con il coniuge superstite; nell’art. 12-bis la durata del matrimonio ai fini del diritto alla quota di TFR è, invece, quella rigorosamente legale dalle nozze al giudicato di divorzio.

- In secondo luogo (e si tratta di una considerazione di importanza spesso sottovalutata) la durata del matrimonio, in presenza di figli, fa riferimento anche al periodo successivo alla separazione per tutto l’arco di tempo in cui uno dei genitori si occupa in via prevalente, appunto, dei figli. In altre parole, per quanto riguarda il diritto all’assegno divorzile il matrimonio si protrae – ai fini della valutazione della sua “durata” – fino a che durano gli impegni di una delle parti non solo verso l’altro coniuge ma anche verso i figli.


b) La condizione personale dei coniugi

Il secondo elemento da prendere in considerazione nelle valutazioni relative all’assegno divorzile è la “condizione dei coniugi” e cioè l’insieme di quelle circostanze – anche in questo caso di non difficile individuazione – che potremmo considerare per così dire “oggettive”, trattandosi di elementi che fanno riferimento a dati oggettivi relativi ad entrambe le parti:

- L’età del coniuge richiedente l’assegno (su sui si sofferma espressamente anche il principio di diritto enunciato dalla Sezioni Unite).

- La formazione professionale, le capacità professionali, il titolo di studio del coniuge richiedente l’assegno, le opportunità di lavoro.

- L’esistenza di una “famiglia ricomposta”. Per quanto attiene al coniuge che richiede l’assegno, come è noto, la stessa legge sul divorzio prevede all’art. 5, comma 106 la perdita del diritto all’assegno in caso di nuove nozze; effetto che la giurisprudenza ha anche applicato alla instaurazione di una stabile convivenza di fatto. Per quanto invece attiene al coniuge obbligato, l’eventuale famiglia ricomposta (con o senza figli) pur non essendo un elemento che produce de iure la cessazione dell’obbligo, va ricondotta, appunto, alla valutazione delle “condizioni di coniugi” essendo certamente un elemento che introduce una oggettiva alterazione negli equilibri di tipo economico-patrimoniale di cui è impensabile non tener conto. Il tema delle famiglie ricomposte (cioè del diritto a rifarsi una famiglia dopo il divorzio) è proprio, anzi, uno dei temi che più hanno pesato negli ultimi anni nel dibattito in materia di assegno divorzile.


c) Il contributo personale ed economico dato alla vita matrimoniale

Si tratta dell’indicatore certamente più importante previsto nell’art. 5, comma 6 della legge sul divorzio (“…il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune…”). L’indicatore è così importante da aver portato oggi le Sezioni Unite a qualificare non solo come assistenziale ma soprattutto come “compensativa” la funzione dell’assegno. Non si tratta di una caratteristica nuova, naturalmente, essendo tale qualificazione quella già data all’indomani dell’entrata in vigore del divorzio sulla base del testo originario della legge 898/70 che aveva attribuito all’assegno divorzile una funzione composita (assistenziale, perequativa e compensativa).

L’espressione “funzione compensativa” (equiordinata rispetto a quella assistenziale e perequativa) fa riferimento alla “compensazione” delle aspettative professionali ed economiche sacrificate dal coniuge che si è dedicato in via esclusiva o primaria alla cura della famiglia e dei figli nel corso del matrimonio. Occorre fare attenzione a non confondere questo significato con l’altro di senso comune che l’espressione può anche avere di “compensazione” dello squilibrio reddituale: a quest’ultimo significato si riferisce invece l’espressione “perequazione dei redditi”.

Si deve considerare che il principio costituzionale di uguaglianza e di parità tra coniugi (art. 29, cpv della Costituzione 7) oltre che il principio di parità contributiva indicato nell’art. 143 del codice civile8, impongono di tener conto, al momento dello scioglimento del vincolo, della distribuzione dei compiti professionali (capitale visibile) ovvero domestici e di cura della famiglia e dei figli (capitale invisibile) che i coniugi hanno realizzato nel corso del matrimonio, essendo del tutto evidente che da tale distribuzione di compiti può derivare una oggettiva penalizzazione al momento del divorzio per il coniuge che ha assunto soprattutto compiti di natura non reddituale/professionale. Nel giudizio, quindi, sulla inadeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge debole economicamente non può essere trascurato il peso di questa distribuzione di compiti all’interno della vita matrimoniale.

Come hanno chiarito molto bene le Sezioni Unite l'accertamento del giudice relativo al contributo personale ed economico dato da ciascuno nel corso del matrimonio, “non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare”.

In verità, anche questo indicatore, non è di difficile individuazione nei suoi elementi costitutivi. Si tratta di verificare quale sia stata la oggettiva distribuzione di compiti tra i coniugi nel corso del matrimonio e di valutare (anche in via presuntiva) se – ma soprattutto quanto – questa distribuzione incida sulla condizione dei coniugi al momento del divorzio.


d) Le ragioni della decisione

Pur non essendo un indicatore al quale le Sezioni Unite dedicano specifica attenzione, non vi è dubbio che l’art. 5, comma 6 della legge sul divorzio prevede pur sempre “le ragioni della decisione” tra gli elementi di cui il giudice è chiamato a tener conto in materia di assegno divorzile.

Visto dall’angolo visuale del coniuge creditore dell’assegno, storicamente si tratta di un elemento, come è noto, collegato all’addebito della separazione (cui consegue ex lege la perdita del diritto all’assegno coniugale: art. 156 c.c.). Non essendo contenuta nella legge sul divorzio alcuna analoga previsione, ne deriva che il coniuge al quale fosse stata addebitata la separazione (e che abbia di conseguenza perso in quella sede il diritto all’assegno di mantenimento coniugale) potrebbe recuperare in sede di divorzio il diritto a richiedere un assegno divorzile: una situazione legittima ma oggettivamente ingiusta. Proprio per questo motivo – e benché l’addebito in sede di separazione sia statisticamente ormai poco frequente - la giurisprudenza ha attribuito alle “ragioni della decisione” la funzione di elemento che potrebbe “azzerare” l’importo eventualmente dovuto in base ai presupposti che l’assegno ha in sede di divorzio. Era questa la posizione delle Sezioni Unite del 1990 che avevano indicato questo possibile “azzeramento” dell’assegno quale conseguenza non solo delle “ragioni della decisione” ma anche di tutti gli altri indicatori di cui alla prima parte dell’art. 5, comma 6, qualificati, proprio per questo, elementi di sola moderazione dell’importo dell’assegno (individuato in astratto nella fase dell’an debeatur).

Se nel contesto interpretativo dato dalla Sezioni Unite del 1990 le “ragioni della decisione” avevano questa efficacia di sola “moderazione” dell’importo dell’assegno limitata al coniuge creditore, essendo ora scomparso ogni riferimento alle due fasi (an debeatur e quantum debeatur), ne consegue che le “ragioni della decisione” potrebbero avere anche una efficacia non solo “al ribasso” ma anche “al rialzo” nel senso che potrebbero portare ad un aumento dell’importo dell’assegno. Sta comunque di fatto che le “ragioni della decisione” in un sistema centrato sul “diritto” allo scioglimento del vincolo matrimoniale, difficilmente potranno avere in concreto una valenza penalizzante per il coniuge debitore dell’assegno.



V
L'onere della prova

Fermo restando l'obbligo da parte di entrambi i coniugi di produrre “la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune” – cui si accompagna anche, secondo la prassi vigente in molti tribunali, la produzione di apposite dichiarazioni sostitutive di atto notorio - ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice il quale può anche disporre “indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria” (art. 5, comma 9, legge sul divorzio), la “natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco” (affermazione di grande significato fatta dalle Sezioni Unite di cui non può essere taciuta la rilevanza) ha come conseguenza per le parti oneri di natura probatoria caratteristici del processo civile.

Sono le stesse Sezioni Unite che lo ribadiscono laddove – dopo aver affermato che “l'attenzione deve rivolgersi, al fine di rendere effettiva la funzione perequativa dell'assegno, al rigoroso accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, dovendo trovare giustificazione causale negli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6 ed in particolare nel contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge” - testualmente precisano che “di tale contributo la parte richiedente deve fornire la prova con ogni mezzo anche mediante presunzioni. Del superamento della disparità determinata dalle cause sopraindicate, la parte che chiede la riduzione o la eliminazione dell'assegno posto originariamente a suo carico, deve fornire la prova contraria”.

Il coniuge che richiede l’assegno divorzile ha l’onere, quindi, di dimostrare che lo squilibrio (del benessere economico e patrimoniale) determinato dal divorzio trova ragione e causa negli indicatori elencati nella prima parte dell’art. 5, comma, 6 della legge sul divorzio e, in particolare, nella distribuzione dei compiti nel corso del matrimonio (e della organizzazione dei compiti di cura dei figli anche successivamente) da cui può desumersi anche in via presuntiva l’indebolimento delle capacità di recupero professionale anche in ragione dell’età del richiedente.

L’altro coniuge ha l’onere di fornire la prova contraria dimostrando che le disparità economiche e patrimoniali non trovano ragione negli indicatori in questione.



VI
Come si determina in concreto l'importo dell'assegno divorzile

a) Le considerazioni delle Sezioni Unite sulla determinazione dell'assegno

Si tratta di un aspetto sul quale le Sezioni Unite non sono state molto prodighe di attenzione, nonostante che la determinazione in concreto dell’assegno divorzile costituisca il vero obiettivo cui è preordinato tutto il lavoro di ricostruzione e di valutazione, nel corso del processo, dello squilibrio economico e patrimoniale tra i coniugi al momento del divorzio e delle cause che lo hanno determinato. Verosimilmente ciò è avvenuto nella fiducia che la giurisprudenza di merito – a cui è affidata la giustizia del caso singolo - sappia individuare caso per caso i parametri per la soluzione di questo problema.

Due passaggi della sentenza sono, però, utilizzabili per dare una possibile risposta al problema di come possa essere determinato in concreto l’importo dell’assegno.

In un punto della decisone le Sezioni Unite chiariscono che “la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo [cioè di un assegno ndr] che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro”.

Da questo passaggio si comprende come le Sezioni Unite ritengono che dovrebbe essere assicurato non soltanto il “raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza del coniuge debole” ma soprattutto che tale livello debba essere “adeguato al contributo” dato alla vita familiare “tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente” anche al fine di poter “recuperare il pregiudizio professionale ed economico”.

Nel secondo passaggio in cui si allude alla determinazione in concreto dell’assegno divorzile si legge che “la funzione equilibratrice dell'assegno… non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale”.

In sintesi l’importo dell’assegno:

- deve assicurare innanzitutto (come obiettivo minimo) l’autonomia e l’autosufficienza economica del coniuge debole;

- in secondo luogo deve, però, anche essere adeguato al contributo dato dal coniuge alla vita familiare (cura della famiglia e dei figli) e, quindi, compensare (tenendo conto dell’età e della durata del matrimonio) il sacrificio delle aspettative9 professionali ed economiche che ne sono conseguite;

- non ha la finalità di ricostituzione del tenore di vita endoconiugale.

Tutti compiti del giudice di merito che, come si ripete, avrà la responsabilità nei prossimi anni di dare attuazione concreta ai nuovi principi introdotti dalle Sezioni Unite.


b) Che fine ha fatto il tenore di vita?

Nonostante l’impegno ricostruttivo delle Sezioni Unite teso a tener fuori il “tenore di vita” dall’assegno divorzile (“…la funzione equilibratrice dell’assegno non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale…”), la sensazione è che il tenore di vita coniugale sarà invece ben presente nella prassi applicativa dei principi oggi introdotti dal nuovo orientamento.

Nel significato comune dell’espressione “tenore di vita” ci si riferisce all’insieme delle opportunità che le condizioni economiche offrono alla coppia e alla famiglia. Se le condizioni economiche sono buone sarà buono anche il tenore di vita.

Il tenore di vita si misura soprattutto su alcuni elementi quali le spese quotidiane, la scelta della scuola dei figli, la scelta del luogo e del modo delle vacanze, gli acquisti di beni di consumo e di beni voluttuari e in genere corrisponde alle reali disponibilità dei coniugi. Naturalmente questa equiparazione tra condizioni economiche e tenore di vita (che costituisce oggetto di prova nel processo) non è sempre così lineare, come avviene nei casi in cui la giurisprudenza parla di tenore di vita “possibile” (nel caso in cui il tenore di vita è superiore ai mezzi economici a disposizione, per esempio per un ampio ricorso dei coniugi a prestiti bancari) o potenziale (nel caso, inverso, in cui il tenore di vita è inferiore alle più ampie possibilità economiche).

Ebbene, se il tenore di vita costituisce in genere il segnale del benessere raggiunto da una famiglia in seguito agli sforzi e ai sacrifici dei coniugi, è evidente che questa condizione di benessere dovrà influire sulla misura dell’assegno divorzile. Se si deve valutare il contributo dato dai coniugi alla vita familiare, come si può escludere da tale valutazione il tenore di vita? Pertanto la misura dell’assegno sarà direttamente proporzionale al tenore di vita raggiunto dalla famiglia.

Il giudice ha il compito, come si è detto, di verificare se lo squilibrio tra i redditi e i mezzi a disposizione di ciascun coniuge dopo il divorzio sia di tale entità da giustificare un riequilibrio, una perequazione, a favore del coniuge debole. In questa operazione è insita una valutazione dei redditi e quindi del benessere (cioè del tenore di vita) raggiunto da una famiglia. Se è vero che – come affermano le Sezioni Unite - “la funzione equilibratrice dell'assegno… non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale” è anche altrettanto vero che per individuare un importo dell’assegno nel caso concreto non si potrà fare a meno di considerare anche il tenore di vita della coppia. E’ oggettivamente impensabile che ciò possa non essere fatto.

Pertanto il tenore di vita coniugale, quale desumibile dai redditi delle parti e dagli accertamenti eventualmente disposti non può che essere l’elemento di partenza per l’individuazione in concreto dell’importo dell’assegno perequativo e compensativo.

Ipotizziamo una coppia unita in matrimonio da dodici anni e in cui durante il matrimonio e dopo la separazione (e perfino dopo il divorzio) la moglie, insegnante di scuola, si sia anche occupata dei figli come genitore prevalente. Se il marito, ingegnere, è stato da sempre il soggetto economicamente trainante della famiglia grazie a redditi professionali elevati, il giudice chiamato ad individuare un importo dell’assegno non potrà fare a meno di considerare il livello di benessere raggiunto complessivamente da questa famiglia. E’ infatti a questo livello di benessere che la moglie ha contribuito non soltanto con il suo lavoro di insegnante ma anche e soprattutto con il suo impegno familiare e verso i figli e quindi con il sacrificio che ne è conseguito di aspettative di tipo professionale. Se questo lavoro di ricostruzione – anche in via presuntiva - del tenore di vita coniugale non venisse svolto, l’assegno finirebbe per aver la sola funzione (esclusa dalla Sezioni Unite) di garantire l’autosufficienza economica del richiedente.

Perciò nell’individuazione in concreto dell’assegno divorzile non sarà possibile escludere il riferimento al tenore di vita della famiglia, non per ricostituirlo a favore di un coniuge, ma per misurare quali compiti abbia effettivamente svolto il coniuge richiedente l’assegno che hanno contribuito (nell’ottica della parità del lavoro professionale e di quello casalingo e di cura dei figli) a raggiungere quel tenore di vita. Compiti che il coniuge ha svolto sacrificando altre aspettative La compensazione di tali “sacrifici” sarà necessariamente collegata al benessere che ne è conseguito, anche in termini di maggiore importo dell’assegno divorzile.

--------------------------------------------------------------------------

1Cass. civ. Sez. Unite, 11 luglio 2018, n. 18287 in appendice

2 “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive” (art. 5, comma 6, legge divorzio)

3 Si legge nella sentenza che “Questa valutazione, ove costituisca il fattore determinante l'an debeatur dell'assegno, non può sottrarsi a forti rischi di locupletazione ingiustificata dell'ex coniuge richiedente in tutte quelle situazioni in cui egli possa godere comunque non solo di una posizione economica autonoma ma anche di una condizione di particolare agiatezza oppure quando non abbia significativamente contribuito alla formazione della posizione economico-patrimoniale dell'altro ex coniuge. I criteri determinativi, ed in particolare quello relativo all'apporto fornito dall'ex coniuge nella conduzione e nello svolgimento della complessa attività endofamiliare, cui il Collegio ritiene di attribuire primaria e peculiare importanza, risultano marginalizzati, con conseguente ingiustificata sottovalutazione dell'autoresponsabilità. Tale aspetto costituisce, invece, uno dei cardini delle scelte individuali e relazionali, sia nelle situazioni analoghe a quella sopradescritta, sia nelle situazioni opposte, caratterizzate da condizioni economico-patrimoniali che presentino uno squilibrio nella valutazione comparativa, nelle quali la situazione di disparità economico-patrimoniale, riscontrabile alla fine del rapporto, sia il frutto esclusivo o prevalente delle scelte adottate dai coniugi in ordine ai ruoli ed al contributo di ciascuno alla vita familiare. In questa peculiare situazione, peraltro molto frequente, il criterio compensativo non può essere esclusivamente un fattore di moderazione, dovendosene tenere conto al pari degli altri elementi alla luce dell'inquadramento costituzionale delle ragioni giustificative del diritto all'assegno di divorzio, così come fattori quali la salute o l'età in relazione alle capacità lavorativo-professionali e di produzione di reddito. Gli indicatori contenuti nella L. n. 898 del 1978, art. 5, comma 6, prima parte, hanno un contenuto perequativo-compensativo che la preminenza assoluta della comparazione quantitativa tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi rischia di offuscare”.

4 Affermano le Sezioni Unite a tale proposito che “La valutazione svolta nella sentenza n. 11504 del 2017 è rilevante ma incompleta, in quanto non radicata sui fattori oggettivi e interrelazionali che determinano la condizione complessiva degli ex coniugi dopo lo scioglimento del vincolo… Nella sentenza n. 11504 del 2017 lo scioglimento del vincolo coniugale, comporta una netta soluzione di continuità tra la fase di vita successiva e quella anteriore. L'autodeterminazione e l'autoresponsabilità costituiscono la giustificazione di questa radicale cesura e vengono assunti come principi informatori dei residui, limitati effetti, della cessata relazione coniugale. La previsione legislativa relativa all'assegno di divorzio, alle condizioni previste dalla legge, viene ritenuta prescrizione di carattere eccezionale e derogatorio, in relazione al riacquisto dello stato libero realizzato con il divorzio. All'assegno viene, di conseguenza, riconosciuta una natura giuridica strettamente ed esclusivamente assistenziale, rigidamente ancorata ad una condizione di mancanza di autonomia economica, da valutare in considerazione della condizione soggettiva del richiedente, del tutto svincolata dalla relazione matrimoniale ed unicamente orientata, per il presente e per il futuro, dalle scelte e responsabilità individuali. Si deve osservare, tuttavia, che questa impostazione, pur condivisibile nella parte in cui coglie la potenzialità deresponsabilizzante del parametro del tenore di vita, omette di considerare che i principi di autodeterminazione ed autoresponsabilità hanno orientato non solo la scelta degli ex coniugi di unirsi in matrimonio ma, ciò che è più rilevante ai fini degli effetti conseguenti al suo scioglimento così come definiti nella L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, hanno determinato il modello di relazione coniugale da realizzare, la definizione dei ruoli, il contributo di ciascun coniuge all'attuazione della rete di diritti e doveri fissati dall'art. 143 c.c. La conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso, soprattutto in relazione alla durata del vincolo, anche irreversibile. Alla reversibilità della scelta relativa al legame matrimoniale non consegue necessariamente una correlata duttilità e flessibilità in ordine alle condizioni soggettive e alla sfera economico patrimoniale dell'ex coniuge al momento della cessazione dell'unione matrimoniale… Lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare.

5 “I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria” (art. 5, comma 9, legge divorzio)

6“L’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge al quale deve essere corrisposti passa a nuove nozze” (art. 5, comma 10, legge divorzio)

7 “Il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare” (art. 29 Cost.)

8 “Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e gli stessi doveri.

Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia” (art. 143 c.c.).

9 Interessante, in relazione al tema del compenso anche delle legittime aspettative reddituali, la parte della motivazione in cu si legge che "Il nuovo testo dell'art. 5 non preclude la formulazione di un giudizio di adeguatezza anche in relazione alle legittime aspettative reddituali conseguenti al contributo personale ed economico fornito da ciascun coniuge alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno ed a quello comune. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte".