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Gianfranco Dosi:
Il mio punto di vista su...

La prima sezione della Cassazione alza il tiro ed elimina anche nella fase di quantificazione ogni riferimento alla pregressa vita matrimoniale

Con l’ultima sentenza pubblicata in materia di assegno di divorzio (Cass. civ. Sez. VI-I, febbraio 2018, n. 3015) i giudici della Prima sezione della Cassazione non si limitano a ribadire l’orientamento secondo cui “ai fini dell’attribuzione dell’assegno divorzile ha rilevanza solo la non autosufficienza economica del richiedente”, ma introducono un secondo principio secondo cui nella fase di quantificazione dell’assegno, “la determinazione è finalizzata a consentire all'ex coniuge il raggiungimento dell'indipendenza economica”.

Il che significa che l’assegno stabilito non dovrà superare la misura della ritenuta autosufficienza economica.

Se è difficile stabilire in concreto quando si può parlare di autosufficienza economica figuriamoci prevedere quale debba esser quella che un coniuge dovrebbe raggiungere!

Nonostante che al nuovo principio così espresso venga fatta seguire tra parentesi l’indicazione delle molte sentenze della prima sezione finora pubblicate sul punto (come a lasciare intendere che il principio era stato già espresso nelle precedenti sentenze) mai e poi mai questo aspetto era stato oggetto di precedenti analoghe affermazioni.

Solo un cenno – per la verità, però, anche più esplicito - vi era stato in Cass. civ. Sez. I, 11 maggio 2017, n. 11538 (“…L'assegno divorzile ha indubbiamente natura assistenziale e deve essere disposto in favore della parte istante la quale disponga di redditi insufficienti a condurre un'esistenza libera e dignitosa, e deve essere contenuto nella misura che permetta il raggiungimento dello scopo senza provocare illegittime locupletazioni…”).

Quindi un coniuge non autosufficiente dovrebbe essere condotto all’autosufficienza; non oltre.

A questa conclusione la prima sezione è giunta perché è molto lampante la contraddizione del nuovo orientamento consistente nel dover applicare per la quantificazione dell’assegno criteri (ragioni della decisione, contributo personale, durata del matrimonio) che potrebbero portare ad un importo di gran lunga superiore a quello necessario a garantire l’autosufficienza economica.

L’operazione interpretativa della prima sezione è arbitraria perché svuota di qualsiasi significato l’indicazione molto chiara dell’art. 5, comma 6, della legge sul divorzio secondo cui in sede di quantificazione dell’assegno devono trovare applicazione i criteri ivi indicati che, come è noto, sono in stretto collegamento con la pregressa vita matrimoniale 1. Almeno sull’applicazione di questi criteri nella fase di quantificazione non possono proprio sorgere dubbi interpretativi.

Ora invece la prima sezione, invece di prendere atto della contraddizione (e rivedere il proprio orientamento), la risolve eliminando del tutto (con palese violazione di legge) il riferimento ai criteri di quantificazione indicati nell’art. 5 della legge sul divorzio. Quel poco, insomma, che restava del matrimonio viene cancellato per risolvere la contraddizione sopra evidenziata.

Da oggi in poi, quindi, l’assegno è dovuto soltanto a chi non è autosufficiente e il suo importo sarà quello necessario a garantire l’autosufficienza. Di male in peggio!

La pregressa vita matrimoniale (con il contributo della donna alla vita della famiglia) scompare del tutto anche dove inequivocabilmente la legge sul divorzio la richiama espressamente.

Non è l’unica forzatura operata dalla prima sezione della Cassazione.

Per esempio, mostrando piena consapevolezza del fatto che la scomparsa di ogni riferimento al contributo personale dato dalla donna alla vita matrimoniale non riceverà più alcuna compensazione, Cass. civ. Sez. I, 26 gennaio 2018, n. 2042, anziché cambiare interpretazione, afferma che “Vi è chi ricorda peraltro le persistenti discriminazioni economiche della donna nel luogo di lavoro, e, più in generale, l'emarginazione che talora la colpisce nei più diversi settori, ma, all'evidenza di ciò deve farsi carico l'intera società e il Parlamento, con leggi adeguate che avvicinino l'Italia alla maggior parte degli altri Paesi europei, e non certo (sempre e soltanto) l'ex coniuge”.

Richiamare altri Paesi europei è del tutto inutile se non si raffrontano i differenti sistemi di welfare e i differenti regimi patrimoniali ivi esistenti (come per esempio la comunione degli incrementi) che anticipano allo scioglimento del regime patrimoniale il problema del riequilibrio delle condizioni dei coniugi, senza doverlo per forza affrontare in sede divorzile.

Ancora. Consapevole che Corte costituzionale 11 febbraio 2015, n. 11 aveva bene indicato la strada per evitare locupletazioni non dovute (affermando che “il tenore di vita rileva per determinare in astratto il tetto massimo della misura dell’assegno, ma che in concreto quel parametro concorre e va bilanciato con tutti gli altri criteri indicati nello stesso art. 5 che agiscono come fattori di moderazione o diminuzione della somma considerata e possono valere anche ad azzerare l’assegno”) sempre in Cass. civ. Sez. I, 26 gennaio 2018, n. 2042) si afferma che “la Consulta si è limitata a ritenere l'interpretazione privilegiata dalla Cassazione (circa il tenore di vita pregresso) conforme a Costituzione, così come - è da ritenere [!]- sarebbe parimenti conforme l'indirizzo giurisprudenziale che l'ha sostituito, inerente all'autosufficienza economica”.

Se la prima sezione è così sicura allora perché non ha voluto finora rimettere la questione alle Sezioni Unite?

Gianfranco Dosi

* * *

Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 24-10-2017) 07-02-2018, n. 3015

Dott. DI PALMA Salvatore - rel. Presidente -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere -
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere -
Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere -

(omissis)

In tema di separazione e divorzio, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale “ratio” protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione.

La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 5 giugno 2016, ha rigettato il gravame principale di S.A. avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva revocato l'assegnazione a suo favore della casa coniugale e rigettato la sua domanda di aumentare rassegno divorzile, posto a carico dell'ex coniuge P.V.C., da Euro 800,00 a Euro 3.800,00 o, in caso di mancata assegnazione della casa coniugale, a Euro 5.800,00; ha rigettato il gravame incidentale di P.V. che aveva chiesto l'eliminazione dell'assegno.

La Corte ha rigettato la domanda del P. di eliminazione dell'assegno divorzile; ha poi ritenuto che la S. non avesse diritto all'assegnazione della casa coniugale, poiché l'unico figlio della coppia era maggiorenne e dimorava presso il padre, nè all'integrazione dell'assegno, essendo proprietaria di un appartamento, da cui percepiva un canone di locazione, e di un terreno, oltre a beneficiare di un reddito per un'attività lavorativa svolta in una società.

Avverso questa sentenza la S. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; il P.V. ha resistito con controricorso. Le parti hanno presentato memorie.

Con il primo motivo, la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 187 c.p.c., poiché la Corte di merito non aveva ammesso una prova testimoniale, a suo avviso, rilevante ai fini di una congrua determinazione dell'assegno divorzile.

Il motivo è inammissibile. Esso non contiene la trascrizione dei capitoli di prova nè l'indicazione dei testi e delle ragioni per le quali essi sarebbero stati qualificati a testimoniare, nè della tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione nel giudizio di merito, elementi necessari al fine di consentire a questa Corte di valutare la decisività del mezzo istruttorio richiesto (Cass. n. 9748/2010).

Con il secondo, la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 32 Cost. e L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 6 poiché la revoca dell'assegnazione della casa coniugale (assegnata invece alla S. nel giudizio di separazione) potrebbe aggravare le sue condizioni di salute, in quanto affetta da crisi ansioso-depressiva a seguito dell'abbandono del marito.

Il motivo è inammissibile, a norma dell'art. 360 bis c.p.c., n. 1, avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione del principio - già desumibile, in sede di divorzio, dalla L. n. 898 del 1970, art. 6, comma 6, e, in sede di separazione, dai previgenti artt. 155 e, poi, 155 quater c.c. (introdotto dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54) ed ora 337 sexies c.c. (introdotto dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, art. 55) - secondo cui il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale ratio protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione (Cass. n. 25010/2007 in ambito divorzile; Cass. 21334/2013 in sede di separazione).

Con il terzo motivo, è denunciata violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5 e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, non avendo la sentenza impugnata considerato che l'integrazione dell'assegno era necessaria per consentire alla S. di conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Il motivo è infondato.

Si deve premettere che sulla debenza dell'assegno divorzile è calato il giudicato, essendo la sentenza impugnata stata censurata soltanto dalla S., che ha chiesto l'aumento dell'assegno posto dal primo giudice a carico del P.V..

Il giudizio relativo al quantum debeatur, logicamente e giuridicamente successivo a quello positivo sull'an debeatur (Cass. n. 11504 del 2017), è stato compiuto dai giudici di merito con un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, che ha fatto applicazione dei principali criteri di quantificazione dell'assegno indicati nel vigente testo della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, (durata del matrimonio, condizioni reddituali delle parti, contributo dato da ciascuno alla conduzione familiare).

La Corte di merito ha confermato l'importo dell'assegno, che il primo giudice aveva determinato, tenendo conto della breve durata della convivenza matrimoniale (circa sei anni) e delle condizioni personali ed economiche della S., persona abilitata all'esercizio della professione forense e proprietaria di un terreno e di un appartamento da cui percepiva (all'epoca della separazione) un canone di locazione. La sentenza impugnata ha riferito delle libere scelte di vita della S. di rinunciare a una carriera promettente, di accettare un posto di lavoro part-time e poi di dimettersi dal lavoro all'età di quarantasei anni, senza che vi fosse prova di alcuna costrizione al riguardo nè di tentativi di riprendere l'attività lavorativa, come precisato dai giudici di merito con un apprezzamento di fatto non specificamente censurato. Il criterio del "contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio personale di ciascun coniuge e di quello comune", indicato nella L. del 1970, art. 5, comma 6, ai fini della quantificazione (e non dell'attribuzione) dell'assegno, costituisce pur sempre oggetto di prova nel giudizio, seppure in via presuntiva, di cui è onerata la parte che richiede l'assegno.

La conservazione del tenore di vita matrimoniale, richiamato dalla ricorrente a sostegno della richiesta di quantificazione dell'assegno in misura superiore a quella riconosciutale, non costituisce più un parametro di riferimento utilizzabile né ai fini del giudizio sull'an debeatur né di quello sul quantum debeatur, la cui determinazione è finalizzata a consentire all'ex coniuge il raggiungimento dell'indipendenza economica (Cass. nn. 11504, 15481, 23602, 20525, 25327 del 2017).

A giustificare l'attribuzione dell'assegno non è, quindi, di per sé, lo squilibrio o il divario tra le condizioni reddituali delle parti, all'epoca del divorzio, né il peggioramento delle condizioni del coniuge richiedente l'assegno rispetto alla situazione (o al tenore) di vita matrimoniale, ma la mancanza della "indipendenza o autosufficienza economica" di uno dei coniugi, intesa come impossibilità di condurre con i propri mezzi un'esistenza economicamente autonoma e dignitosa.

Quest'ultimo parametro va apprezzato con la necessaria elasticità e l'opportuna considerazione dei bisogni del richiedente l'assegno, considerato come persona singola e non come ex coniuge, ma pur sempre inserita nel contesto sociale. Per determinare la soglia dell'indipendenza economica occorrerà avere riguardo alle indicazioni provenienti, nel momento storico determinato, dalla coscienza collettiva e, dunque, né bloccata alla soglia della pura sopravvivenza né eccedente il livello della normalità, quale, nei casi singoli, da questa coscienza configurata e di cui il giudice deve farsi interprete, ad essa rapportando, senza fughe, le proprie scelte valutative, in un ambito necessariamente duttile, ma non arbitrariamente dilatabile. E' questa una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti in cui lo consente il novellato art. 360 c.p.c., n. 5. (omissis)