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Il quadro giuridico
L’assegno unico e universale per i figli a carico (AUU), istituito dal decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, in attuazione della legge delega 1° aprile 2021, n. 46, con decorrenza dal 1° marzo 2022, ha accorpato e sostituito molte delle prestazioni economiche di natura fiscale, assistenziale e previdenziale, in precedenza erogate a sostegno delle famiglie quali, tra le altre, le detrazioni fiscali per i figli a carico e gli assegni per il nucleo familiare[1] che, a loro volta, all’epoca della loro introduzione nel 1988 (Decreto legge 13 marzo 1988, n. 69 convertito nella legge 13 maggio 1988, n. 153) avevano sostituito ogni trattamento di sostegno alla famiglia precedente comunque denominato.
L’assegno unico e universale spetta indistintamente a tutti i nuclei familiari con i figli a carico a prescindere dalla natura dell’occupazione dei genitori (lavoratori subordinati autonomi, liberi professionisti, disoccupati) e viene corrisposto direttamente dall’Inps in misura differenziata in rapporto al numero e all’età dei figli e alla condizione economica attestata dall’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), secondo una tabella aggiornata di anno in anno. In assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia massima prevista dalla normativa viene erogato l’importo nella misura minima. Gli importi dell’assegno così come le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita.
L’assegno unico e universale spetta per ogni figlio minorenne a carico, con decorrenza, per i nuovi nati, dal settimo mese di gravidanza; per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni a condizione che frequenti un corso di formazione o di laurea, svolga un tirocinio o un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui, sia registrato come disoccupato o svolga il servizio civile universale; per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
L’assegno unico e universale è corrisposto anche ai lavoratori extracomunitari o a quelli con permesso di soggiorno di lungo periodo, ma, al momento, solo per i familiari residenti in Italia.
L'assegno non concorre a formare la base imponibile dell’imposta.
[1] Per un approfondimento sugli assegni al nucleo familiare cfr. la voce Assegni familiari (assegno al nucleo familiare)