La legge delega 20 novembre 2021 n. 206 per l’efficienza del processo civile e la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativi valorizza, per la prima volta, la mediazione familiare come strumento per la risoluzione della crisi familiare, anche se quando produce un accordo, non risolve la lite essendo necessario sempre più specificatamente un momento giuridico formale.
Nei provvedimenti riguardanti i figli la mediazione si propone, come si dice nella relazione introduttiva, come un percorso “di ristrutturazione e rigenerazione della relazione tra le parti nella difficile transizione tra la relazione affettiva ed il mantenimento di quella genitoriale”.
Il mediatore svolge la sua funzione con strumenti che non sono puramente giuridici, in un contesto qualificato chiamato “setting” che non lascia percepire alle parti “la tensione antagonista e avversariale del processo”, ma semmai “rafforza in loro la capacità comunicativa e di confronto e con essa il proposito di mettersi d’accordo”.
Nello specifico non vengono definite le funzioni del mediatore che nel loro insieme sono di certo quelle di portare le parti a ridisegnare un nuovo assetto della propria relazione, facendo ritrovare alla coppia quella capacità comunicativa interrotta per cercare di risolvere il conflitto sia in relazione agli aspetti patrimoniali che a quelli relazionali, soprattutto in riferimento all’esercizio della responsabilità genitoriale.
Il mediatore dovrà, quindi, essere un “facilitatore” della comunicazione attenendosi ai principi di neutralità, terzietà, imparzialità e riservatezza assicurando che le parti possano intervenire e seguire adeguatamente il procedimento di mediazione.
Da qui una serie di peculiarità che la disciplina giuridica dice di dover rispettare poiché l’istituto presenta caratteristiche al contempo endoprocessuali ed extra processuali, trattandosi di un procedimento che segue regole sue proprie e che nella sua conclusione dovrà andarsi a raccordare con il processo in corso.
La disciplina codicistica, in tutta la sua articolazione, ha cercato di valorizzare l’Istituto proprio nella sua autonomia, come vedremo, cercando di tracciare una linea di raccordo tra lo stesso ed il Processo ma lasciando al primo ampi margini di autonomia.
Per tale ragione non viene definita la figura del mediatore, né vengono fissati i suoi compiti né viene descritto o regolamentato il procedimento e le sue fasi.