L’art. 473 bis.24 c.p.c. prevede la facoltà di proporre reclamo alla Corte di appello contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell’articolo 473 bis 22, nonchè contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, prevedono sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l’affidamento a soggetti diversi dai genitori.
La disposizione non prevede invece espressamente la possibilità di reclamare i provvedimenti indifferibili e urgenti, di cui all’art. 473 bis. 15 e cioè quei provvedimenti resi anche inaudita altera parte, soggetti a conferma, modifica o revoca previa immediata instaurazione del contraddittorio, al fine di garantire piena tutela a fronte di situazioni di imminente e irreparabile pregiudizio che si presentino anche prima dello svolgimento dell’udienza di comparizione delle parti di cui all’art. 473 bis.21.
Nel silenzio della disposizione, la giurisprudenza si è espressa sia a favore che contro la reclamabilità dei provvedimenti indifferibili.
Partendo dall’esame dei provvedimenti contrari alla reclamabilità, la Corte di Appello di Firenze, con decreto 12/2023 del 2.10.2023 ha ritenuto che la reclamabilità dei provvedimenti indifferibili sia da escludere, in primo luogo, in base al generale principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, posto che nulla dispone l’art. 475 bis.15 c.p.c. e che il successivo art. 473 bis.24 c.p.c. limita la reclamabilità ai “provvedimenti temporanei e urgenti” di cui al comma 1 dell'art. 473 bis.22 ed a quelli temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché a quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l’affidamento a soggetti diversi dai genitori.