La Riforma Cartabia, in attuazione del criterio di delega contenuto nell’art. 1, 23, lett. ff l. n. 206/2021, nella disposizione in esame regolamenta in maniera puntuale l’intervento dei servizi sociali e/o sanitari in funzione di monitoraggio, controllo e accertamento nell’ambito di tutte quelle procedure di cui al titolo IV bis del codice di procedura civile, ossia quelle in materia di persone, minorenni e famiglie, dando al Giudice un ruolo centrale poiché lo stesso dovrà indicare in modo specifico le attività da svolgere ed i termini entro i quali tali attività dovranno essere svolte, delimitandone l’ambito e, in tal modo, cercando di arginare qualsivoglia iniziativa di parte ed evitare mancanze rispetto ai compiti che vengono assegnati. L’attività dei Servizi stessi viene bilanciata con quella delle parti in un rigoroso rispetto del contraddittorio tra di esse, modalità, questa, già presente nelle prassi prevalentemente dei Tribunali per i minorenni soprattutto in tutti quei giudizi dove emergono situazioni di grave conflitto familiare.
“Quando dispone l’intervento dei servizi sociali o sanitari, il giudice indica in modo specifico l’attività ad essi demandata e fissa i termini entro cui i servizi sociali o sanitari devono depositare una relazione periodica sull’attività svolta, nonché quelli entro cui le parti possono depositare memorie.”