Una delle norme più innovative del procedimento di famiglia è senza dubbio quella che prevede la possibilità di proporre nel processo di separazione anche la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Come sottolineato dalla stessa relazione illustrativa, infatti, a seguito della riduzione dei termini per proporre il divorzio conseguente alla l. 55/2015, “è emersa con sempre maggiore urgenza la necessità di dettare disposizioni che possano prevedere un coordinamento tra i due procedimenti, nonché ove opportuna la loro contemporanea trattazione”.
L’art. 473-bis.49 c.p.c., nel dare attuazione al principio di delega contenuto nell’art. 1, comma 23, lett. bb), l. n. 206/2021, ha previsto:
- al primo comma, la possibilità di proporre nel ricorso per la separazione anche la domanda di divorzio (e tutte le domande conseguenti). Recita in proposito la norma che
“Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale, le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”;