La riforma sulle adozioni del 1983 ha, tra le altre cose, modificato l’art. 299 del codice civile prevedendo al primo comma che “l’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio”.
Prima della riforma l’adottato aggiungeva il cognome dell’adottante al proprio, ma non precisava la norma se il collocamento fosse prima o dopo.
La riforma del 1983 ha dato quindi questa rigida impostazione stabilendo che il cognome dell’adottante venisse anteposto.
Ciò ha creato non pochi problemi da parte di chi veniva adottato, per il fatto che il proprio cognome di origine venisse posto in secondo piano rispetto a quello dell’adottante.
Recentemente la Corte di Appello di Firenze – I^ Sezione Civile con sentenza innovativa e coraggiosa, la n. 608 del 29.3.2022, accogliendo un appello proposto avverso la decisione del Tribunale di Firenze che aveva respinto la richiesta ritenendo inderogabile quanto prescritto dall’art. 299 cc, disponeva l’adozione tra soggetti maggiorenni autorizzando che il cognome dell’adottante venisse posposto anziché anteposto a quello degli adottandi.
La Corte di Appello, nell’accogliere i motivi di appello proposti, riconosceva che nelle adozioni tra maggiorenni si potesse acconsentire, ovviamente sull’accordo di tutte le parti, la posposizione del cognome e che l’art. 299 cc non fosse quindi inderogabile.